Un recente provvedimento normativo introduce una significativa novità in materia di protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole e più in generale in tema di rispetto delle distanze dai corsi d’acqua.
Ci riferiamo al D. M. 27417 del 22 dicembre 2011 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011) che apporta alcune modifiche nella disciplina del regime di Condizionalità in agricoltura (ai sensi del REGOLAMENTO CE N 73/2009), e introduce, in particolare, lo “Standard 5.2 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” rendendole di fatto obbligatorie. Tale misura riguarda la totalità delle superfici agricole ad esclusione degli oliveti e del pascolo permanente (alcune deroghe sono previste per le risaie e per le “aree montane” ) e va applicata in tutte le aree prospicienti ai corpi idrici ad esclusione di scoline, fossi collettori, adduttori d’acqua per l’irrigazione e corpi idrici pensili o con argini rialzati rispetto al piano campagna.
Secondo quanto riportato nello standard 5.2, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza pari a 5 metri; tale ampiezza può essere ridotta a 3 metri se previsto da apposite norme Regionali o delle Provincie autonome applicabili qualora lo stato del corpo idrico adiacente sia classificato come “buono” o “sufficiente” ai sensi del Piano di gestione del distretto idrografico; nel caso lo stato del corpo idrico sia “ottimo”, invece, la fascia tampone può non essere realizzata.
Fasce tampone più articolate e complesse, non sono obbligatorie, ma possono essere finanziate da apposite misure dei Piani di Sviluppo Rurale Regionali.
naturali per il controllo dell’inquinamento diffuso. Il tema è particolarmente attuale visto il prospettato inserimento della misura Fasce Tampone nel “pacchetto” di azioni obbligatorie rispetto alla condizionalità (Piani di Sviluppo Rurale).