STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale ETS”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art.1 – Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è corrente l’Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale”, di seguito indicata anche come “CIRF” o “Associazione”.
2. Successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Runts l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione al Runts, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale Ente del Terzo Settore” oppure “Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale ETS” abbreviato con “CIRF – ETS”
3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Venezia. L’eventuale variazione della sola sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e successivamente comunicata agli uffici competenti nonché divulgata tramite il sito internet.
4. L’Associazione opera su tutto il territorio italiano ed internazionale .
5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
6. L’Associazione ha durata illimitata salvo quanto disposto in tema di liquidazione all’art. 26.
Art.2 – Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in favore dei propri associati, o di terzi.
3. L’Associazione persegue, tra le altre, le seguenti principali finalità:
- promuovere in tutti gli ambiti culturali e socioeconomici, tra cui quelli educativi, formativi, normativi, scientifici, tecnici e decisionali, la riqualificazione dei corsi d’acqua, intesa come miglioramento delle loro condizioni ecologiche;
- migliorare la pianificazione e la gestione dei corsi d’acqua conciliando i diversi interessicoinvolti nella finalità di garantire la tutela e il miglioramento degli ambienti acquatici e dei servizi ecosistemici da questi forniti;
- promuovere il miglioramento delle condizioni ecologiche dei corsi d’acqua come strumento per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione anche nell’ambito di attività di cooperazione internazionale.
4. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore
Comma d) CTS: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa;
Comma e) CTS: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
Comma f) CTS: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
Comma g) CTS: formazione universitaria e post-universitaria;
Comma h) CTS: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Comma i) CTS: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
Comma v) CTS: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
Comma w) CTS: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5. L’associazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, le seguenti attività:
- definizione di criteri, principi e metodologie;
- ricerca, monitoraggio, pianificazione, progettazione, realizzazione, programmazione di interventi con caratteristiche di innovazione;
- scambio di esperienze e informazioni a livello nazionale e comunitario;
- divulgazione;
- formazione;
- interazione con gli enti pubblici ovvero lobbying e supporto tecnico;
- attività editoriali prevalentemente rivolte agli associati;
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
6. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
7. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari, collaboratori e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Titolo II
Norme sul rapporto associativo
Art.3 – Norme sull’ordinamento interno
1. II CIRF è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno, facoltativo, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.
2. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e dei doveri nei confronti dell’associazione di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative possono esservi nominati.
Art.4 – Associati
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a realizzarle.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore, altri enti senza scopo di lucro, Pubbliche Amministrazioni ed imprese che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, dal rappresentante legale o da altro soggetto delegato.
4. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo (come da art.5 del presente Statuto), che siano in regola con l’eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso e quanto riportato nell’art.7.
Art.5 – Procedura di ammissione
1. L’ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo, previa presentazione del richiedente di una domanda scritta con la quale lo stesso dichiara di accettare integralmente il presente statuto ed eventuale regolamento e di osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea oltre che di partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione ed entra in vigore col pagamento della quota associativa e conseguente iscrizione nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.6 – Diritti e doveri degli associati
1. La vita interna dell’Associazione è fondata:
- sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
- sulla completa libertà di espressione, nel rispetto delle finalità dell’Associazione e dei principi tecnici e deontologici che verranno stabiliti, redatti appositamente e inseriti nel regolamento interno;
- sul potere-dovere di contribuire alle finalità dell’Associazione;
- sulla elettività di tutte le cariche associative in base alle previsioni del presente statuto.
2. Gli associati hanno il diritto di:
- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (quest’ultimo se maggiorenne), per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’associazione stessa e per approvare annualmente il bilancio;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
- esaminare i libri sociali dietro presentazione di domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.
3. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa e fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea e di elettorato attivo e passivo che è disciplinato dall’art.12, c.2 del presente Statuto.
4. Gli associati hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura stabilita nel regolamento interno, la quota associativa potrà prevedere cifre differenziate od agevolazioni per particolari categorie di associato (ente pubblico, società, Associazione, studente od altro) anche se mai questo dovrà assumere carattere discriminatorio;
- svolgere attività in favore dell’Associazione nel limite delle proprie possibilità. Per tale motivo a chi intende candidarsi alle elezioni per il rinnovo periodico del Consiglio Direttivo sarà richiesto di dichiarare la volontà di dedicare energie e tempo all’associazione e di perseguirne gli scopi.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art.7 – Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato ma per avere efficacia allo scadere dell’anno in corso, la comunicazione deve essere comunicata agli amministratori almeno 3 mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale.
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.5 del presente Statuto;
- Decesso.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Titolo III
Organi sociali
Art.8 – Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- l’organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.9 – L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo o l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. Gli associati possono richiedere l’iscrizione di argomenti all’ordine del giorno previa presentazione di richiesta scritta al consiglio direttivo che ne valuterà l’opportunità.
6. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che:
- il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
7. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione incaricato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente come descritto all’art.16 o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea degli associati sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea, eletto come segretario, e sottoscritto da questi e dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione e può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
Art.10 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
- approvare il bilancio di esercizio,predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo nei casi di cui all’art.14 c1 del Codice del Terzo Settore;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle linee d’indirizzo dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati in proprio o a mezzo delega scritta come da art.12 c.3 del presente Statuto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o a mezzo delega scritta come da art.12 c3 del presente Statuto, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.11 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
Art.12 – L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
2. L’esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo spetta agli associati che sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
4. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
5. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Il diritto di voto potrà essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Art.13 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati iscritti da almeno 1 mese ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 10 (dieci), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega.
Art.14 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante lettera e-mail che deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza a condizione che:
- il presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, come descritto all’art.16; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato tra i presenti. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.15 – Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- redigere la bozza del bilancio annuale di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere la bozza dell’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed eventuali delegati;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati, nel caso motivando il rigetto;
- redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
- decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- stabilire i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’associazione;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- provvede agli incassi, riscossioni, pagamenti, anche a mezzo di assegni, cambiali, vaglia, ricevute, effetti, ecc., il tutto per quanto deliberato dai competenti organi associativi;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- individuare e deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse (come descritte all’art.6 del CTS) e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione, con modalità e funzioni da stabilire nell’ambito del regolamento, inclusa la delega a firmare documenti in sostituzione del Presidente. Inoltre, il consiglio direttivo può dotarsi, scegliendoli anche al di fuori del consiglio, di un direttore, con ruolo di coordinamento generale delle attività dell’Associazione, e di un responsabile amministrativo, con ruolo di coordinamento delle attività amministrative e finanziarie, oltre ad altri ruoli specifici da definire nell’ambito del regolamento. Tali deleghe o ruoli, se non revocati anticipatamente da parte del consiglio direttivo, durano in carica quanto il consiglio direttivo stesso e sono eventualmente rinnovabili.
Art.16 – Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo fra i consiglieri neoeletti nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il presidente dell’Associazione è anche presidente del consiglio direttivo.
4. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione o dall’assemblea degli associati, con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega.
5. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che si limita a prenderne atto.
6. In caso di sua assenza, il ruolo del Presidente può essere svolto dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo nella medesima modalità del Presidente.
7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi nonchè sottoscrivere il verbale dell’assemblea degli associati curandone la custodia; il Presidente può attribuire ad uno o più dei suoi membri, al Direttore od al responsabile amministrativo il potere di firmare determinati atti o categorie di atti in nome e per suo conto;
- curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e curare l’ordinato svolgimento dei lavori.
8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.17 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
- decadimento del mandato, al termine del terzo anno come da art.13 del presente Statuto;
- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che si limita a prenderne atto;
- revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.13, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi tra b) ed e) indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di esaurimento della lista, si procede con un numero ridotto di Consiglieri sino alla scadenza del mandato. In ogni caso, la cooptazione non sarà ammessa.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri o si rimanga con un numero di consiglieri inferiore a 5, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, per volere dei consiglieri rimasti, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art.18 – L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora necessario ai sensi dell’art.30 c.2 del Codice del Terzo Settore, ovvero nel caso in cui siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
è formato da 1 (uno) o 3 (tre) membri,eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Nel caso in cui sia composto da tre membri, nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.19 – Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
- vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato: in tal caso, l’organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali regolarmente iscritti nell’apposito registro.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art.20 – L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato per richiesta di legge ovvero quando siano stati superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità,
è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.21 – Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
Titolo IV
I libri sociali
Art.22 – Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3.L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
Titolo V
Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio
Art.23 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. I beni dell’Associazione potranno essere beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.24 – Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote associative annuali e quote integrative stabilite dal Consiglio direttivo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- da entrate per compensi di servizi prestati;
- proventi ed entrate da attività di interesse generale e da attività diverse e da attività di raccolta fondi ai sensi degli artt.5,6 e 7 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
Art.25 – Bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio di esercizio, costituito:
- sino ad entrate o proventi annuali pari a 220.000 euro, da stato patrimoniale e rendiconto gestionale (bilancio consuntivo e preventivo)
- oltre entrate o proventi annuali di 220.000 euro, da tutto quanto riportato nella lettera a) più la relazione di missione, costituita da poste di bilancio, andamento economico finanziario, modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio nei tempi adeguati per sottoporlo all’assemblea degli associati per la definitiva approvazione e comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione e presso il sito internet nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.
6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, ovvero nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro il 20 giugno per la definitiva approvazione.
Titolo VI
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Art.26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art.27 – Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.), oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.