Apr 20, 2017 | News CIRF

Inserimento di vegetazione nelle zone perifluviali: alcune riflessioni sulle normative in materia

Nei giorni scorsi siamo stati stimolati da una domanda di un’associata ad approfondire il tema degli ostacoli normativi esistenti in relazione all’inserimento di vegetazione nelle zone perifluviali nell’ambito di interventi di Riqualificazione Fluviale.

Da un approfondimento interno alla Segreteria Tecnica è emerso il seguente quadro che, visto l’interesse più volte manifestato per la tematica specifica, riteniamo utile pubblicare. Il quadro potrebbe non essere esaustivo per cui sono graditi eventuali commenti, integrazioni da far giungere inviando un’email all’indirizzo info@cirf.org

Ecco di seguito alcune riflessioni in risposta al quesito sollevato.

L’imposizione da parte degli Enti Pubblici dell’applicazione del RD 523, art. 96, lettera f) deriva dalla necessità di monitorare gli argini durante gli eventi di piena e di poter effettuare gli interventi di manutenzione necessari.

Dal punto di vista degli interventi di riqualificazione fluviale l’articolo 96 va letto e interpretato nel suo complesso:

 

Articolo 96.

di seguito i comma che sono principalmente di nostro interesse


96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

[…]
b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
c) lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi
pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del Genio civile;
e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

Le lettere b) e d) puntano all’invarianza dell’officiosità idraulica, ovvero alla capacità che ha una certa sezione di far defluire una certa portata. Non vietano di fatto la piantumazione sulle sponde o nei pressi di esse, ma rimandano alla capacità di “libero deflusso delle acque” e a una distanza minima “determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l’ufficio del Genio civile”. Questa precisazione lascia spazio al dialogo con gli organi competenti.
Il fatto che la vegetazione non sia vietata sulle sponde è evidente dal punto c), che vieta “lo sradicamento o l’abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi”. La vegetazione sulle sponde deve essere preservata, in quanto esercita un effetto stabilizzante sulle stesse.
Le lettere e), f) e g) si riferiscono esclusivamente agli argini e alle opere ad essi accessorie (non alle sponde) e, come già detto, sono dettate dalla necessità di poter ispezionare gli argini alla ricerca dei primi segni di eventuali cedimenti o infiltrazioni.

Per quanto riguarda la piantumazione di vegetazione lungo uno scolmatore oppure quella di salici arbustivi lungo un solo argine di un torrente, nel caso dell’argine si applica senza dubbio il comma f), mentre per quanto riguarda lo scolmatore l’applicazione di f) potrebbe derivare dal fatto che si tratta di uno scolmatore arginato. In caso contrario potrebbe comunque essere soggetto a f) anche se viene semplicemente considerato un’opera di difesa che deve essere sempre ispezionabile e manutenibile.

L’applicazione del comma f) comunque può essere più o meno rigida, in quanto, se non si tratta di un tratto con particolari criticità, la distanza di 4 metri viene interpretata come “necessità di avere un passaggio per mezzi” che va garantita, soprattutto sul lato esterno dell’argine. Se l’argine è in froldo, ovvero immediatamente a contatto con l’alveo, se la pendenza della sponda non è elevata possono essere piantati alberi al piede di sponda interno e lasciare lo spazio per la manutenzione solo sulla parte sommitale dell’argine interno. Se la pendenza dell’argine e della sponda adiacente è più ripida, l’applicazione di f) è più rigida.

In conclusione, gli interventi di riqualificazione fluviale non sono in contrasto con l’applicazione del RD 523, in quanto non sussistono prescrizioni per le aree golenali e le prescrizioni per le sponde sono flessibili e concordabili con gli enti preposti.

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